Art. 4.
(Misure di integrazione sociale).

      1. All'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

          «c-bis) le attività di ricerca, studio e progettazione sui diversi aspetti dell'immigrazione, ivi compresi seminari e convegni, nonché la raccolta, la produzione, la conservazione e la circolazione della relativa documentazione, promuovendo la partecipazione diretta dei cittadini stranieri a tali attività»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La Repubblica riconosce, promuove e sostiene le funzioni socio-culturali svolte senza fine di lucro dalle associazioni di stranieri, nonché dalle altre associazioni che operano in loro favore. A tale fine, le regioni e gli enti locali stabiliscono sovvenzioni e agevolazioni riservate alle associazioni che svolgono continuativamente, per almeno un anno, attività in favore degli immigrati, purché siano regolarmente costituite con atto costitutivo o con statuto ispirato a princìpi di democraticità e abbiano almeno una sede di attività nel territorio della regione o dell'ente locale che dispone il beneficio».